In questi giorni ha fatto discutere la vicenda di Anna Lisa Calì, laureata in Medicina e Chirurgia nel 2016 a Catania, che dopo aver conseguito la specializzazione in medicina generale e aver lavorato alcuni anni in Inghilterra, ha deciso di rientrare in Italia scoprendo di non poter esercitare la professione senza il riconoscimento ministeriale dei titoli. Calì ha presentato domanda 6 mesi fa e da allora non ha ricevuto nessuna risposta, sebbene la normativa per l’esame della richiesta indichi il termine ultimo in quattro mesi. La dottoressa si quindi è rivolta al La Stampa per denunciare l’impasse, raccogliendo la solidarietà dell’intera categoria medica, con l’auspicio di poter presto fare il suo lavoro nel Paese dove è nata. La lettera è stata indirizzata a Maurizio de Giovanni, che l’ha pubblicata nella sua rubrica con il titolo “Quando la burocrazia difende la sua inutilità”. Per capirne un po’ di più della vicenda, vediamo cosa dice oggi la normativa europea per il diritto di stabilimento.
Il diritto di stabilimento è la facoltà dei cittadini dell’Unione Europea di stabilirsi in modo permanente in un altro Stato membro dell’Unione europea per esercitare la propria attività professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini locali.
Alcune controversie sorte in questi ultimi periodo e la condizione sempre più frequente di spostamenti di medici in ambito europeo, necessitano di un inquadramento normativo delle problematiche che possono interessare i sanitari.
ITALIANI CON LAUREA NELL’UNIONE EUROPEA
Il medico italiano laureato nella Unione europea, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea comunitaria.
In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute. Il Ministero della Salute esamina la domanda e, trattandosi di laurea conseguita nella Unione europea, solitamente conclude l’esame piuttosto rapidamente.
Al termine della valutazione, emana un formale decreto di riconoscimento con valore abilitante del titolo che, a questo punto, è omologato e quindi utile per poter iscriversi all’Ordine, anche senza sostenere l’esame di abilitazione.
ITALIANI CON LAUREA FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
Anche in questo caso il medico deve ottenere il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute, al quale è necessario presentare apposita domanda. Il Ministero della Salute indice una Conferenza dei Servizi a cui partecipa anche il Ministero dell’Università.
Tale Conferenza esamina il piano di studi del candidato e, alla fine, può pervenire a tre differenti conclusioni:
• accoglimento dell’istanza con immediato decreto di riconoscimento;
• prescrizione al candidato di una verifica della sua formazione attraverso una prova attitudinale oppure indicando gli esami universitari da sostenere presso un Ateneo italiano;
• rigetto dell’istanza.
EUROPEI LAUREATI IN ITALIA
Il medico cittadino dell’Unione europea gode del cosiddetto “diritto di stabilimento”, cioè può liberamente stabilirsi (cioè risiedere stabilmente) in un Paese dell’Unione Europea per esercitare la professione. Non è quindi necessario che abbia il permesso di soggiorno previsto dalla legge sull’immigrazione, ma comunque deve fissare la sua residenza in Italia, proprio per dimostrare il suo effettivo “stabilimento”.
EUROPEI LAUREATI IN EUROPA
Fermo restando quanto detto sopra relativamente al diritto di stabilimento, il fatto che la laurea sia stata conseguita non in Italia ma in un Paese dell’Unione europea impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute.
È necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione.
EUROPEI LAUREATI FUORI DALL’EUROPA
La condizione che la laurea sia stata conseguita in un Paese non comunitario impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute. Anche in questo caso, dopo il riconoscimento del titolo (o il superamento degli esami o verifiche integrative), è necessario svolgere la prova di verifica di conoscenza della lingua italiana e delle normative nazionali.
NON EUROPEI LAUREATI IN ITALIA
I medici che non sono cittadini dell’Unione europea sono soggetti alle regole previste dalle leggi sull’immigrazione, per cui devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in Italia in corso di validità.
Per quanto riguarda il titolo di studio, la laurea conseguita in Italia non pone alcuna necessità di riconoscimento.
Tuttavia gli aspetti quali la regolarità del soggiorno, la regolarità del titolo saranno valutati dal Ministero della Salute al quale l’Ordine chiede un previo parere prima di poter iscrivere all’Albo il richiedente. Di conseguenza l’Ordine si atterrà al parere espresso dal Ministero.
Infine, l’eventuale riconoscimento della laurea non comunitaria da parte di un Paese dell’Unione europea non comporta l’automatico riconoscimento del titolo anche in Italia. É perciò necessario che il medico presenti comunque al Ministero della Salute la domanda di riconoscimento facendo presente di aver già ottenuto il riconoscimento in un altro Paese dell’Unione.
Claudio Testuzza
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