Per chi esercita la libera professione medica, l’assenza dal lavoro per malattia o infortunio rappresenta un rischio concreto che incide direttamente sul reddito. E questo può essere proprio il momento giusto per tenere conto di un aspetto spesso sottovalutato, ma che può avere conseguenze economiche rilevanti.
A questo proposito, ricordiamo innanzitutto che proprio nel caso dei liberi professionisti l’Enpam prevede un’indennità per malattia o infortunio che scatta dal 31° giorno di assenza.
Pe i primi 30 giorni di malattia o infortunio, solo i medici di medicina generale hanno una copertura di default, che è finanziata da una trattenuta sul loro compenso.
Per tutti gli altri liberi professionisti le strade possibili sono sostanzialmente due: considerare l’eventualità di un mese di stop come un vero e proprio “rischio d’impresa”, accantonando risorse per eventuali periodi di inattività, oppure ricorrere a strumenti assicurativi dedicati.
POLIZZA CONVENZIONATA ENPAM
Per colmare questo vuoto di tutela, Enpam ha stipulato una convenzione con Oris Broker, con copertura garantita da Itas Mutua. La polizza ha un costo annuo di 120 euro e prevede un’indennità giornaliera di 150 euro in caso di inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio.
Tuttavia, l’indennizzo, che copre fino a tre eventi l’anno, scatta solo se l’assenza supera i 30 giorni.
In altre parole:
- se la malattia dura 29 giorni, non è previsto alcun risarcimento;
- se supera i 30 giorni, intervengono entrambe le tutele: quella dell’ente previdenziale dal 31°giorno e quella assicurativa per il primo mese, con una franchigia di 5 giorni.
Lo stesso broker propone inoltre agli odontoiatri iscritti all’Andi, una copertura aggiuntiva contro infortuni e malattia che può essere affiancata a quella base da 120 euro e che estende la tutela anche alle assenze inferiori ai 30 giorni.
L’OFFERTA DI SALUTEMIA
Anche SaluteMia può erogare indennità in caso di ricovero e diarie, che risultano utili nei momenti in cui si deve interrompere l’attività lavorativa per motivi di salute.
I piani sanitari offerti dalla mutua di categoria prevedono che, in caso di ricovero, l’iscritto possa optare – al posto del rimborso delle spese sanitarie – per un’indennità giornaliera. Tali indennità vanno da circa 62 euro a 150 euro (per un massimo di 100 giorni), a seconda che il ricovero preveda un intervento chirurgico o meno, e in base alla struttura sanitaria utilizzata.
Il piano sanitario ‘Optima salus’ prevede invece un’indennità sostitutiva, che può variare da 40 a 100 euro giornalieri.
Quest’ultimo piano sanitario prevede anche una diaria post ricovero per gravi mali, in caso di inabilità lavorativa assoluta temporanea. La diaria è di 37,50 euro e può coprire un massimo di 30 giorni.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la Guida ai piani sanitari sul sito www.salutemia.net.
L’OPZIONE EMAPI
Un’altra possibilità è offerta da Emapi, l’ente di mutua assistenza che riunisce diverse casse previdenziali dei professionisti.
Dopo aver sottoscritto con essa una polizza infortuni, è possibile infatti attivare una copertura aggiuntiva per inabilità temporanea da malattia, destinata proprio ai professionisti. Per iscriversi è possibile entrare nell’area riservata dell’Enpam e poi, tra i Servizi esterni, si può accedere a Emapi.
L’assicurato può scegliere tra due livelli di indennizzo:
- diaria di 50 euro al giorno con costo annuo di 123 euro fino a 55 anni e 194 euro tra 55 e 65 anni;
- diaria di 100 euro al giorno con costo annuo di 241 euro fino a 55 anni e 381 euro tra 55 e 65 anni.
La copertura interviene quando la malattia impedisce temporaneamente lo svolgimento dell’attività professionale e può essere riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni complessivi e fino a un limite pari a 65 anni.
Anche le franchigie previste sono differenziate in base all’età: 5 giorni per chi non ha ancora compiuto 55 anni e 14 giorni per chi ha tra 55 e 65 anni.
Ricordiamo, tra l’altro, che la nuova annualità assicurativa di Emapi ha preso il via lo scorso 1° marzo, ma chi aderisce entro il 31 marzo è coperto comunque per l’intera annualità.






