Nel contesto attuale, è fondamentale per ogni medico che eserciti su più fronti territoriali conoscere a fondo le regole della fiscalità internazionale, per evitare sanzioni, doppie imposizioni od omissioni. Cosa prevede la normativa fiscale in questi casi? Dove pagano le tasse? Quali obblighi dichiarativi esistono?
FRONTALIERI E AIRE
I lavoratori frontalieri sono persone residenti in Italia (o in un altro Stato membro dell’Unione europea) che si recano quotidianamente, o perlomeno una volta a settimana, in una zona di frontiera di un paese limitrofo (es. Svizzera, Francia, Austria) per svolgere un’attività lavorativa dipendente o autonoma, rientrando solitamente ogni giorno al proprio domicilio.
La caratteristica peculiare per definire un lavoratore “frontaliero” sussiste nel fatto che il rapporto di lavoro deve essere continuativo e il lavoratore deve rientrare quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
In questo caso, si configura una realtà che prevede particolari condizioni soprattutto fiscali e finanziarie, che stanno a sostegno di questa condizione. Condizione che, se pur sovrapponibile per alcuni versi, non è, tuttavia, assimilabile a quella di alcuni medici italiani che, in certi casi, decidono di esercitare la propria professione anche all’estero, parimenti al caso di alcuni altri medici, iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (Aire), che desiderano svolgere un’attività, anche se saltuaria, in Italia.
MEDICO RESIDENTE IN ITALIA CHE LAVORA ANCHE ALL’ESTERO
Chi è fiscalmente residente in Italia è soggetto al principio della tassazione mondiale dei redditi. Questo significa che deve dichiarare tutti i redditi percepiti, ovunque siano stati prodotti, sia in Italia che all’estero.
Il concetto di residenza fiscale è stabilito dall’articolo 2 del TUIR: un soggetto è considerato residente in Italia se, per almeno 183 giorni all’anno, risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente; oppure ha in Italia il proprio domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
In questa situazione, un medico che esercita temporaneamente in Svizzera, Francia o Regno Unito, dovrà comunque dichiarare in Italia i redditi prodotti all’estero, beneficiando eventualmente del credito d’imposta per le tasse già versate oltreconfine, così da evitare la doppia imposizione.
La dichiarazione dei redditi dovrà includere i quadri specifici es. quadro RE per il lavoro autonomo, quadro RW per attività finanziarie detenute all’estero, e quadro CE per il credito d’imposta estero.
MEDICO ISCRITTO ALL’AIRE CHE LAVORA SALTUARIAMENTE IN ITALIA
La situazione cambia completamente per i medici residenti all’estero e regolarmente iscritti all’Aire. In questo caso, il medico è considerato fiscalmente non residente in Italia e sarà tassato in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio nazionale.
Ad esempio, se un medico residente in Germania svolge un’attività occasionale di consulenza in una clinica italiana, dovrà pagare le tasse in Italia solo per quella prestazione, mentre tutti gli altri redditi esteri non rientrano nella sfera impositiva italiana.
È necessario presentare, comunque, una dichiarazione dei redditi in Italia, anche come non residente, se si percepiscono compensi da lavoro autonomo, d’impresa o da locazioni
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DOPPIA IMPOSIZIONE
L’Italia ha stipulato convenzioni fiscali bilaterali con la maggior parte dei Paesi del mondo. Questi accordi definiscono con precisione quale Stato ha diritto a tassare un determinato reddito.
Generalmente i redditi da lavoro autonomo si tassano nel Paese in cui è effettivamente svolta la prestazione. È comunque importante consultare la convenzione fiscale in vigore tra l’Italia e il Paese estero coinvolto per determinare l’imposizione corretta.
OBBLIGHI PREVIDENZIALI
Il medico residente in Italia, con o senza partita iva, dovrà iscriversi all’Enpam (se convenzionato) o alla gestione separata Inps, a seconda della natura dell’attività. Il medico iscritto all’Aire che lavora occasionalmente in Italia potrebbe essere comunque tenuto a versare contributi per la parte di attività svolta sul territorio.
Due esempi pratici:
• un medico residente a Milano lavora per due mesi in una clinica svizzera: deve dichiarare anche quel reddito in Italia e può chiedere un credito d’imposta per le tasse pagate in Svizzera;
• un medico residente a Parigi, e iscritto all’Aire, effettua consulenze occasionali in Italia: deve pagare le tasse in Italia solo sui compensi italiani ed, eventualmente, richiedere in Francia il credito d’imposta per evitare la doppia tassazione.
Claudio Testuzza






