Anche i contributi versati alla gestione separata dell’Inps si possono ricongiungere all’Enpam. A dirlo è la legge in vigore, prima di tutto, ma anche una serie di sentenze che sono entrate nel merito affermando che la ricongiunzione dalla Gestione separata è un diritto.
Finora i professionisti che hanno chiesto il trasferimento dei contributi presso una Cassa previdenziale privata hanno dovuto ingaggiare estenuanti tiri alla fune con l’Inps, finendo poi in tribunale. Dove però i giudici ormai non solo danno loro ragione, ma condannano anche l’istituto pubblico a rimborsare le spese legali.
LE SENTENZE
Nel corso degli ultimi anni la magistratura si è espressa in più occasioni a favore della possibilità di ricongiungere presso gli enti dei professionisti i contributi della gestione separata Inps. È il caso di un commercialista, che nel 2019 ha avuto il parere favorevole della Corte di cassazione (sentenza n. 26039) e nel 2022 la Corte d’appello di Milano (sentenza n. 97) ha dato ragione a un consulente del lavoro che voleva ricongiungere all’Enpacl (la cassa previdenziale di categoria, come l’Enpam lo è per medici e odontoiatri) i contributi versati alla Gestione separata.
In buona sostanza, i giudici di Milano avevano riconosciuto il diritto del lavoratore di poter disporre di un’unica pensione a partire dai contributi versati a più enti, cosa possibile solo con la ricongiunzione.
Nel campo dei camici bianchi, possiamo segnalare due distinti casi, del tutto analoghi, di odontoiatri che sono riusciti a vincere le resistenze dell’Inps. Sono andati avanti nel fare valere il loro diritto a un’unica pensione e a fare fruttare al meglio i loro contributi.
Il tribunale di Como, con la sentenza 151 del 2022, ha riconosciuto a un odontoiatra “il diritto alla ricongiunzione nell’Enpam dei contributi versati alla Gestione separata Inps”. Se non bastasse, il giudice ha imposto all’Inps il pagamento delle spese di giudizio. L’istituto pubblico non ha fatto appello e la sentenza è diventata definitiva.
La Corte di cassazione è tornata poi a pronunciarsi con l’ordinanza 3635/2023 occupandosi di un avvocato. La Sesta sezione civile, però, ha approfittato della sentenza per generalizzare e ribadire “l’orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l’assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps”. Risultato: il ricorso dell’Inps viene respinto e l’istituto è condannato a pagare tutte le spese legali.
Più recente la decisione del tribunale del lavoro di Palermo, che ha dato ragione a un altro odontoiatra sul suo diritto alla ricongiunzione, anche in questo caso condannando l’Inps al pagamento delle spese di lite. Nel particolare, il giudice onorario di Palermo, con sentenza 4788 del 2024, ha ribadito che “sia al lavoratore dipendente che al lavoratore autonomo” spetta “la facoltà di ricongiunzione” nella “gestione cui risulta iscritto”, “ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico”.
LA LEGGE
In sé la legge (n. 45/1990, articolo 1, commi 1 e 2) era già chiara: il “libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi” ha facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione “nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”. L’Inps nei casi citati ha usato le più svariate argomentazioni per tentare di bloccare la ricongiunzione. Tutte respinte dalla magistratura.
Antioco Fois