Molti dirigenti medici andati in pensione si sono trovati a non poter ottenere ulteriori incarichi in ambito pubblico dopo la quiescenza se non quelli gratuiti.
La legge del 2012, infatti, impedisce ai pensionati del comparto pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti nelle amministrazioni pubbliche.
In particolare, l’articolo 5, comma 9, del Decreto legge 95 del 2012, convertito nella legge 135 del medesimo anno, registrato come “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, rappresenta la principale fonte di disciplina del conferimento di incarichi esterni a soggetti in quiescenza da parte della pubblica amministrazione.
La norma stabilisce il divieto per le “pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni, di cui ai periodi precedenti, sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
COSA DICE LA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti è già intervenuta in più occasioni sulla corretta esegesi della disposizione ritenendo legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo svolgimento (retribuito) di funzioni di staff al sindaco, ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza (cfr. sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 27/2016; sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 38/2018; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 126/2022). Considerando esclusi dal divieto gli incarichi di docenza e quelli di membro di commissioni esaminatrici.
Il carattere tassativo della norma è stato ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa nella quale si sottolinea come, a fronte della previsione dell’articolo 5, quale limite a un diritto costituzionalmente garantito (quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica), non siano consentite interpretazioni estensive o analogiche (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 309 del 15 gennaio 2020 e, tra le più recenti, Tar Sicilia, Catania, sez. II, sent. 28 maggio 2024, n.1986).
LE ATTIVITÀ CONSENTITE
La tassatività delle fattispecie vietate fa sì che le attività consentite si possano ricavare a contrario, non potendo le attività diverse da quelle elencate essere ricomprese nel divieto di legge. In tale prospettiva, alcune recenti decisioni della giurisprudenza contabile hanno circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza ritenendoli esclusi per “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 66/2023) o le “attività di mera assistenza” (sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 38/2018; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 126/2022; sez. reg. di contr. Lazio, deib. n. 88/2023 e delib. n. 80/2024; sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 133/20239.
Si è comunque manifestata, nel tempo, una considerazione interpretativa favorevole a una minore restrizione della disposizione legislativa, considerando il dubbio sulla decorrenza dell’obbligo di gratuità. Si è posto il problema se la limitazione scatti dal momento in cui il dipendente vada in pensione, ovvero sia operante quando l’incarico riguardi una persona già pensionata.
La Corte dei Conti, sezione regione di controllo per la Lombardia, con il parere 147 del 23 giugno scorso, ha ritenuto di voler dare sì valore alla più estensiva interpretazione secondo la quale la gratuità dell’incarico vale se tale incarico è assegnato a dipendente già in pensione mentre però, simmetricamente, la condizione di incarico gratis non vale quando il pensionamento interviene durante l’espletamento dell’incarico stesso. In questo caso lo stesso incarico prosegue fino alla sua scadenza contrattuale.
La stessa Corte ha anche osservato che, a fronte di diverse e in alcuni casi discordanti interpretazioni, si possa assistere a differenti valutazioni da parte di diverse giurisdizioni senza però precludere alla magistratura contabile di esprimere pareri autonomi.
Claudio Testuzza