Ora che i contributi versati nella gestione separata Inps sono stati finalmente sbloccati, ai medici e ai dentisti liberi professionisti, oltre a quelli convenzionati con il Ssn, conviene fare subito domanda di ricongiunzione ad Enpam, per sapere come valorizzare al meglio questi contributi.
Ecco, invece, perché moltissimi medici hanno versato e continuano a versare contributi alla gestione separata Inps.
COME HA FUNZIONATO FINO AD OGGI
I medici e gli odontoiatri specializzandi e dottorandi versano all’Inps, gestione separata, per tutti gli anni del corso, il 24 per cento delle loro borse di studio in forma di contributi.
Di questi, il 16 per cento è a carico dell’università e l’8 per cento a carico degli specializzandi che, pur essendo iscritti all’Enpam e versando quindi alla loro Cassa professionale, sono soggetti a un ulteriore contributo previdenziale.
LA POSIZIONE DELL’INPS
Fermo restando che tale realtà appare particolarmente anacronistica, a questa condizione si era associata, nel tempo, la volontà dell’Inps, nonostante diverse sentenze contrarie, di escludere la possibilità di ricongiungere i contributi Inps alle Casse professionali.
Questa esclusione nasceva dal motivo che essendo la gestione separata nata, fin dall’inizio, interamente con il sistema contributivo, le altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.
Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi era, però, più motivo di tenere la gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.
Ma l’Inps aveva sempre posto alle domande solamente dinieghi.
CADE IL MURO
Ora, finalmente, il muro che separava la gestione separata Inps dalle altre Casse previdenziali private, in particolare dall’Enpam, è caduto.
Con una mossa, attesa da tempo e sollecitata a gran voce dalle associazioni di categoria, il ministero del Lavoro ha dato il via libera definitivo alla possibilità di ricongiungere anche i contributi versati nella gestione separata, sbloccando un meccanismo che sembrava inceppato nelle maglie di interpretazioni normative rigide e, secondo molti, discriminatorie.
Il cambiamento, come detto, è stato ufficializzato attraverso una nota amministrativa emanata dal ministero del Lavoro, con un documento che ha il sapore della semplificazione radicale.
Con la precisazione del ministero ci si pone nel solco delle “numerose sentenze”, richiamate anche dall’Adepp che, nel corso degli anni, in assenza di una disciplina normativa chiara, hanno spesso dato ragione ai liberi professionisti che chiedevano la facoltà di ricongiungere la contribuzione da o verso la gestione separata.
Una precisazione che, l’Adepp, l’Associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati, presieduta da Alberto Oliveti, presidente dell’Enpam, ha accolto con grande “soddisfazione”.
LA BIDIREZIONALITÀ
Uno snodo che consente di ottenere un unico trattamento pensionistico. La ricongiunzione, infatti, consente, anche ai liberi professionisti, di riunire, mediante trasferimento, la contribuzione versata presso la Cassa professionale (in entrata), o altro Ente (in uscita) cui risultano iscritti al momento della domanda.
Il principio stabilito è quello della bidirezionalità dei flussi. I contributi possono viaggiare da un ente all’altro, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano ciascun istituto, abbattendo le barriere che impedivano il dialogo tra la previdenza pubblica “atipica” (la gestione separata) e quella ordinistica.
LA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione avviene su domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti. Viene previsto che, a richiesta, deve essere totalizzante, cioè deve comprendere tutti i periodi contributivi (obbligatori, volontari, figurativi) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta.
Inoltre, i periodi oggetto di ricongiunzione non devono essere già stati utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta. E, in caso di periodi di contribuzione temporalmente coincidenti (sovrapposti), l’articolo 8 della Legge 29/1979 stabilisce che si considerano utili quelli derivanti da prestazioni effettive di lavoro.
In assenza di prestazione effettiva, è utile la contribuzione di importo più elevato, accreditata una sola volta.
La ricongiunzione, ricordiamo, è una prestazione onerosa. L’onere economico è posto a carico del richiedente e mira a coprire il “costo” tecnico della valorizzazione dei contributi nel fondo accentrante. L’onere varia pertanto, in base al sistema di calcolo della pensione applicabile ai periodi ricongiunti.
Una volta arrivati i chiarimenti dell’Inps, chi ha versato contributi alla propria Cassa professionale e alla gestione separata Inps, potrà chiedere di unificare questi periodi, superando la frammentazione per la pensione. Per i professionisti la ricongiunzione si aggiunge alle opzioni della totalizzazione e del cumulo.
Claudio Testuzza







