Alla previdenza obbligatoria è stato nel tempo affiancato un secondo livello di copertura pensionistica attuabile su base volontaria: la previdenza complementare o integrativa che ha come finalità quella di garantire risorse sufficienti ad un tenore di vita adeguato una volta in pensione.
Questo perché, essendo le pensioni pubbliche in specie contributive inevitabilmente più basse, queste saranno inferiori rispetto all’ultimo reddito dei lavoratori. Lo strumento può aiutare ad affrontare emergenze richiedendo anticipazioni e riscatti parziali o totali.
UNA PENSIONE AGGIUNTIVA CON FONDOSANITÀ
Per tutti medici, dipendenti, convenzionati e liberi professionisti è stata prevista un previdenza integrativa specifica: FondoSanità. Il fondo nasce nel 2007 dalla trasformazione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dentisti. Possono aderire a FondoSanità i medici e gli odontoiatri iscritti all’Enpam.
Possono inoltre aderire al fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti nonché i dipendenti delle fonti istitutive previa delibera da parte delle medesime, così come continuano a rimanere associati al Fondo i pensionati diretti acquisendo la qualifica di aderenti pensionati.
I costi diretti, al momento dell’adesione, sono pari a 26 euro (una tantum) che andranno versati tramite bonifico, e a 60 euro (annui) relativi le spese di amministrazione che verranno prelevati direttamente dal patrimonio investito. Grazie ad un contributo messo a disposizione della propria fonte istitutiva (Enpam), su base volontaria, l’iscritto che non ha ancora compiuto 35 anni di età, può aderire al fondo senza pagare direttamente la quota d’iscrizione e le spese di gestione amministrativa per il primo anno.
I contributi versati a FondoSanità sono liberi e volontari. L’entità dei versamenti ovviamente determina il livello della rendita pensionistica. I contributi sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro.
Le prestazioni erogate da FondoSanità godono di una tassazione agevolata. Le prestazioni pensionistiche sono tassate con un’aliquota decrescente, a partire dal 15 per cento, all’aumentare degli anni di partecipazione al Fondo.
L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, può decidere se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) o se percepirla in parte sotto forma di rendita nella misura minima del 50 per cento del montante finale accumulato ed in parte sotto forma di capitale nella misura massima del 50 per cento del montante finale accumulato.
PERSEO SIRIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Per i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale è stato previsto un fondo specifico: Perseo Sirio. È il fondo pensione complementare dei lavoratori della pubblica amministrazione e della sanità, previsto dal contratto di lavoro. È un’associazione senza scopo di lucro che garantisce, perciò, ai suoi aderenti che tutte le attività siano eseguite nell’esclusivo interesse degli stessi e della tutela del loro futuro.
Frutto dell’unificazione dei fondi pensione di previdenza complementare Perseo e Sirio, nasce nel 2014 con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di costruirsi, giorno dopo giorno, una pensione complementare che integri quella obbligatoria per affrontare con maggiore serenità il periodo post-lavorativo. È costituito nella forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita. Cioè l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti.
La contribuzione prevede una quota dovuta al fondo da parte delle amministrazioni pari all’1 per cento degli elementi retributivi considerati utili ai fini del trattamento di fine rapporto. La contribuzione destinata al Fondo dai dipendenti è dell’1 per cento degli stessi elementi retributivi.
Sono anche contabilizzate dall’Inpdap la quota del 2 per cento della retribuzione utile al calcolo del Tfr dei dipendenti già occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000; l’1,5 per cento della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio; e, per gli assunti dal 1° gennaio 2001, il 100 per cento dell’accantonamento Tfr maturato nell’anno.
È inoltre prevista la facoltà del dipendente di effettuare versamenti aggiuntivi.
Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. Quando l’aderente avrà maturato i requisiti per il pensionamento, quindi quando avrà raggiunto la pensione di vecchiaia e sarà iscritto al fondo pensione da almeno 5 anni o, in alternativa, quando avrà raggiunto la pensione di anzianità e sarà iscritto al fondo da almeno 15 anni, allora a quel punto potrà ricevere la pensione complementare, e avrà diritto quindi alla sua prestazione pensionistica.
La pensione complementare verrà erogata immediatamente sotto forma di capitale per un massimo del 50 per cento del montante totale e per il restante 50 per cento in rendita vitalizia mensile, che verrà calcolata sulla base del capitale accumulato e dell’età. Se, convertendo il 50 per cento della posizione individuale si dovesse ottenere una rendita annua di importo inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, allora si potrà ricevere interamente la prestazione in un’unica soluzione sotto forma di capitale.
Claudio Testuzza